(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6
                         del 29 gennaio 1988)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  dizione  "entro  un  anno  dalla  data  di  comunicazione"
contenuta all'art. 12,  penultimo  comma,  della  legge  regionale  5
settembre  1984, n. 48, art. 15, primo comma, della legge regionale 2
aprile 1985, n. 30, art. 6, penultimo  comma,  e  art.  7,  penultimo
comma,  della  legge  regionale  28 gennaio 1986, n. 5, e' modificata
nella seguente dizione "entro due anni dalla data di  comunicazione".