(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La dizione "entro un anno dalla data di comunicazione" contenuta all'art. 12, penultimo comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, art. 15, primo comma, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, art. 6, penultimo comma, e art. 7, penultimo comma, della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, e' modificata nella seguente dizione "entro due anni dalla data di comunicazione".